Proroga dei termini di legge
Trasmettiamo al link in basso la circolare pubblicata dal Ministero dell’Interno che contiene indicazioni sulle proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi.
Tutti i provvedimenti ampliativi, comunque denominati, quindi tutte le licenze di polizia – porti d’arma e licenze professionali relative ad armi ed esplosivi, comprese le licenze di trasporto – scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.
Per quanto riguarda il Porto d’armi, poiché i documenti di riconoscimento ed identità in scadenza o scaduti a partire dal 31 gennaio sono prorogati sino al 31 agosto 2020, il Ministero dell’Interno considera il libretto di porto d’armi e il libretto di riconoscimento delle GPG come compresi tra i documenti di riconoscimento e identità, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ne consegue che, nel caso di scadenza di un porto d’armi tra il 31 gennaio e il 31 luglio, il libretto di riconoscimento scadrà il 31 agosto, mentre la licenza – il foglio che accompagna il libretto, che costituisce il reale titolo abilitativo – perdurerà la sua validità sino al 29 ottobre.
Il Ministero sottolinea che, in tal caso, la licenza continua a esplicare i suoi effetti, e quindi consente l’acquisto, la detenzione e il porto delle armi, poiché l’identità personale può essere dimostrata con un altro documento di riconoscimento tra quelli riconosciuti tali dall’art. 25 del succitato d.p.r. n. 445/2000 (carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente).
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